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Il congedo di maternità è il periodo di interdizione obbligatoria delle lavoratrici madri dal lavoro e si applica a: - tutte le lavoratrici subordinate (operaie, impiegate, quadri e dirigenti), comprese le apprendiste, quelle con contratto di formazione e lavoro, a tempo determinato, part-time; - le lavoratrici dipendenti da società cooperative, anche se socie; - le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari; - le viaggiatrici e piazziste; - le lavoratrici con contratto di portierato; - le lavoratrici a domicilio; - le lavoratrici autonome: coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole a titolo principale, lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali; - libere professioniste, iscritte alla cassa di previdenza; - lavoratrici parasubordinate e professioniste senza cassa di previdenza, ma iscritte alla gestione separata Inps dei lavoratori. La lavoratrice per tutto il periodo di maternità ha diritto ad una indennità giornaliera, erogata dall’Inps, pari all’80% della retribuzione.